AccordoParte I

Art. I

In vigore dal 25 dic 1973
Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo federale austriaco per il regolamento dei reciproci rapporti cinematografici. IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO FEDERALE AUSTRIACO nell'intento di continuare ed intensificare la collaborazione cinematografica fra i due Paesi, nel comune interesse, convinti che tale collaborazione contribuisce efficacemente alla diffusione delle culture nazionali e favorisce la espansione economica dei due Paesi, animati dal desiderio che i film che si distinguono per qualità tecniche, valore artistico e spettacolare, siano ammessi ai benefici della coproduzione, hanno concordato quanto segue: Articolo I Nel quadro delle vigenti disposizioni di legge le Parti contraenti non sottoporranno a restrizioni: 1) l'importazione e lo sfruttamento di film in versione originale a prescindere dalla lunghezza e di film in versione doppiata, aventi carattere documentario, culturale, educativo o scientifico, in particolare anche film per ragazzi e giovani, 2) l'importazione e lo sfruttamento dei film a lungo metraggio in versione doppiata, presentati a partire dal 1 settembre 1965 a festival internazionali riconosciuti, 3) l'importazione di qualsiasi tipo di film per la diffusione a mezzo televisione.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-09-22;1293#art-a-i

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