Accordo›Parte I
Art. I
22 / 33In vigore dal 25 dic 1973
Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo federale austriaco per il regolamento dei reciproci rapporti cinematografici.
IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA
E
IL GOVERNO FEDERALE AUSTRIACO
nell'intento di continuare ed intensificare la collaborazione cinematografica fra i due Paesi, nel comune interesse,
convinti che tale collaborazione contribuisce efficacemente alla diffusione delle culture nazionali e favorisce la espansione economica dei due Paesi,
animati dal desiderio che i film che si distinguono per qualità tecniche, valore artistico e spettacolare, siano ammessi ai benefici della coproduzione,
hanno concordato quanto segue:
Articolo I
Nel quadro delle vigenti disposizioni di legge le Parti contraenti non sottoporranno a restrizioni:
1) l'importazione e lo sfruttamento di film in versione originale a prescindere dalla lunghezza e di film in versione doppiata, aventi carattere documentario, culturale, educativo o scientifico, in particolare anche film per ragazzi e giovani,
2) l'importazione e lo sfruttamento dei film a lungo metraggio in versione doppiata, presentati a partire dal 1 settembre 1965 a festival internazionali riconosciuti,
3) l'importazione di qualsiasi tipo di film per la diffusione a mezzo televisione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-09-22;1293#art-a-i