Art. 13
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-09-22;1293#art-a-13
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L'articolo stabilisce quali sono le autorità ufficiali incaricate di dare esecuzione all'accordo cinematografico nei rispettivi Paesi. Per l'Italia l'ente competente è il Ministero del turismo e dello spettacolo, mentre per il Brasile è l'Istituto nazionale del cinema. La disposizione prevede inoltre che le regole e le procedure pratiche relative alle coproduzioni cinematografiche debbano essere stabilite congiuntamente da queste due istituzioni.
La norma individua gli organismi istituzionali responsabili dell'attuazione dell'accordo cinematografico tra Italia e Brasile e demanda a essi la definizione congiunta delle regole operative per le coproduzioni.
Si applica al Ministero del turismo e dello spettacolo italiano e all'Istituto nazionale del cinema brasiliano, nonché ai soggetti coinvolti nelle coproduzioni cinematografiche tra i due Paesi.
Un produttore italiano e uno brasiliano intendono realizzare un film in coproduzione. Le modalità e le procedure che dovranno seguire per il riconoscimento dell'opera saranno quelle concordate e stabilite congiuntamente dal Ministero del turismo e dello spettacolo e dall'Istituto nazionale del cinema.
Le autorità competenti hanno l'obbligo di fissare di comune accordo le norme di procedura della coproduzione. Non sono previste sanzioni nel testo.
Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.