AccordoParte III

Art. 9

In vigore dal 25 dic 1973
Il saldo della quota di partecipazione del coproduttore minoritario deve essere corrisposto al coproduttore maggioritario nel termine di 60 giorni dalla data di consegna di tutto il materiale necessario per l'approntamento della versione del Paese minoritario.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-09-22;1293#art-a-9

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