Accordo›Parte III
Art. 5
In vigore dal 25 dic 1973
1. La partecipazione minoritaria non può essere inferiore al 30% del costo di produzione di ciascun film.
2. a) L'apporto del coproduttore minoritario deve obbligatoriamente consistere in una partecipazione tecnica ed artistica effettiva: essa deve essere di almeno un autore, un tecnico, un interprete di un ruolo principale e un interprete di un ruolo secondario.
b) Ogni film deve comportare l'impiego di un regista di uno dei Paesi contraenti.
3. Deroghe alle disposizioni di cui ai commi 1) e 2-a) del presente articolo possono essere accordate dalle autorità delle Parti contraenti per film di particolare valore artistico o culturale o spettacolare; per i film di quest'ultima categoria, il costo deve essere notevolmente superiore al costo medio delle produzioni cinematografiche nel Paese maggioritario.
La partecipazione del coproduttore minoritario non può comunque essere inferiore al 20% del costo del film.
4. Le partecipazioni artistiche, tecniche e finanziarie nelle coproduzioni debbono essere, nel complesso, equilibrate.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-09-22;1293#art-a-5