Accordo›Parte III
Art. 4
In vigore dal 25 dic 1973
Nel quadro delle legislazioni nazionali, ogni facilitazione è accordata per la circolazione ed il soggiorno del personale artistico e tecnico che collabora alla lavorazione dei film, come pure per la importazione temporanea e definitiva e l'esportazione del materiale necessario alla loro realizzazione ed al loro sfruttamento (pellicola, materiale tecnico, costumi, materiali scenografici, materiale pubblicitario), nonché ai trasferimenti valutari per i pagamenti connessi alla realizzazione dei film in coproduzione, secondo le norme vigenti in materia fra i due Paesi.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-09-22;1293#art-a-4