AccordoParte III

Art. 4

In vigore dal 25 dic 1973
Nel quadro delle legislazioni nazionali, ogni facilitazione è accordata per la circolazione ed il soggiorno del personale artistico e tecnico che collabora alla lavorazione dei film, come pure per la importazione temporanea e definitiva e l'esportazione del materiale necessario alla loro realizzazione ed al loro sfruttamento (pellicola, materiale tecnico, costumi, materiali scenografici, materiale pubblicitario), nonché ai trasferimenti valutari per i pagamenti connessi alla realizzazione dei film in coproduzione, secondo le norme vigenti in materia fra i due Paesi.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-09-22;1293#art-a-4

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo