Accordo›Parte III
Art. 3
In vigore dal 25 dic 1973
Per ogni film di coproduzione debbono essere approntati due negativi o un negativo ed un controtipo.
Ciascun coproduttore è proprietario di un negativo o di un controtipo.
I film di coproduzione sono realizzati in versione italiana o portoghese.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-09-22;1293#art-a-3