AccordoParte III

Art. 3

In vigore dal 25 dic 1973
Per ogni film di coproduzione debbono essere approntati due negativi o un negativo ed un controtipo. Ciascun coproduttore è proprietario di un negativo o di un controtipo. I film di coproduzione sono realizzati in versione italiana o portoghese.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-09-22;1293#art-a-3

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