Accordo›Parte III
Art. 7
In vigore dal 25 dic 1973
La situazione di equilibrio sull'insieme delle partecipazioni finanziarie artistiche e tecniche dei Paesi coproduttori sarà esaminata annualmente dalla commissione mista.
L'ammontare complessivo degli apporti in valuta dovuti a saldo dai coproduttori dei due Paesi dovrà parimenti essere accertato annualmente dalla commissione mista, al fine di garantire l'equilibrio tra i due Paesi.
Se risulta uno squilibrio, questo dovrà essere compensato entro l'anno successivo.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-09-22;1293#art-a-7