Accordo›Parte III
Art. 2
In vigore dal 25 dic 1973
1. I produttori devono soddisfare alle condizioni tecniche, artistiche e finanziarie richieste dalla realizzazione delle coproduzioni, con personale e mezzi tecnici nazionali.
2. L'ammissione di un produttore al beneficio della coproduzione minoritaria è regolata dalle norme relative vigenti nel suo Paese.
3. I cittadini italiani che risiedono e lavorano abitualmente in Brasile e i cittadini brasiliani che risiedono e lavorano abitualmente in Italia possono partecipare alle coproduzioni come appartenenti al Paese della loro nazionalità.
4. La partecipazione di interpreti, non aventi la nazionalità di uno dei Paesi coproduttori, può essere ammessa solo eccezionalmente e dopo intesa tra le autorità competenti dei due Paesi.
5. Possono essere autorizzate riprese in esterni o di scenari dal vero in un Paese che non partecipi alla coproduzione per comprovate esigenze di sceneggiatura e di ambientazione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-09-22;1293#art-a-2