AccordoParte III

Art. 1

In vigore dal 25 dic 1973
Accordo di coproduzione cinematografica fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica federativa del Brasile e scambi di note. (Roma, 9 novembre 1970) IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA FEDERATIVA DEL BRASILE considerato che le rispettive industrie cinematografiche trarranno vantaggio da una più stretta, reciproca collaborazione nella produzione di film di qualità, al fine di diffondere le tradizioni culturali dei due Paesi nonché di agevolare l'espansione dei reciproci rapporti economici, hanno convenuto quanto segue: I film di lungometraggio realizzati in coproduzione ed ammessi al beneficio del presente accordo sono considerati come film nazionali dai due Paesi. Essi beneficiano dei vantaggi che ne risultano in virtù delle disposizioni in vigore o che potranno essere emanate in ciascun Paese. I vantaggi sono acquisiti solamente dal produttore del Paese che li accorda.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-09-22;1293#art-a-1

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