Accordo›Parte III
Art. 8
In vigore dal 25 dic 1973
L'istanza per ammettere un film al beneficio della coproduzione deve essere presentata alle autorità competenti almeno 30 giorni prima dell'inizio delle riprese, unitamente al contratto di coproduzione del film ed al trattamento.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-09-22;1293#art-a-8