Accordo›Parte III
Art. 12
In vigore dal 25 dic 1973
I titoli di testa dei film di coproduzione debbono comprendere in un quadro separato, oltre ai nomi dei coproduttori, la dicitura "coproduzione italo-brasiliana" oppure "coproduzione brasiliana-italiana".
Tale dicitura deve altresì figurare obbligatoriamente nella pubblicità commerciale, in occasione di manifestazioni artistiche e culturali, ed in particolare di festival internazionali.
In caso di disaccordo tra i coproduttori, i film sono presentati ai festival internazionali dal Paese del coproduttore maggioritario. I film a partecipazione eguale sono presentati dal Paese di cui il regista ha la nazionalità.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-09-22;1293#art-a-12