AccordoParte III

Art. 10

In vigore dal 25 dic 1973
1. La ripartizione dei proventi deve di massima corrispondere alla partecipazione dei coproduttori al costo di produzione. 2. Le clausole dei contratti che prevedono la ripartizione tra i coproduttori dei proventi e dei mercati debbono essere approvate dalle autorità competenti dei due Paesi.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-09-22;1293#art-a-10

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