Accordo›Parte III
Art. 11
In vigore dal 25 dic 1973
1. Nel caso in cui un film di coproduzione sia esportato in un Paese dove le importazioni di film sono contingentate il film è imputato, in linea di massima, al contingente del Paese del coproduttore maggioritario.
2. Se una delle due Parti contraenti dispone della libera entrata dei suoi film nel Paese importatore, i film coprodotti beneficiano di questa possibilità.
3. I film in cui i coproduttori hanno una eguale partecipazione saranno esportati come prodotti nel Paese che ha le migliori possibilità di esportazione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-09-22;1293#art-a-11