Accordo
Art. 16
1 / 33In vigore dal 25 dic 1973
Le Parti contraenti accorderanno tutte le facilitazioni per la importazione temporanea del materiale e delle attrezzature necessarie alla produzione dei film.
Il regolamento dei pagamenti derivanti dai contratti di coproduzione, dalla prestazione di servizi di cui allo e dallo scambio di film, si effettuerà in conformità delle disposizioni dell'accordo di pagamento in vigore.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-09-22;1293#art-a-16