Art. 1
In vigore dal 25 dic 1973
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con i Ministri per il commercio con l'estero e per il turismo e lo spettacolo;
Decreta:
Articolo unico
Piena ed intera esecuzione è data, a decorrere dalla loro entrata in vigore ai seguenti accordi cinematografici:
a) Accordo sulle relazioni cinematografiche tra l'Italia e la Jugoslavia, concluso a Roma il 20 gennaio 1968;
b) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica socialista Cecoslovacca sulla coproduzione cinematografica, con allegati, concluso a Praga il 25 marzo 1968;
c) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo federale austriaco per il regolamento dei reciproci rapporti cinematografici, concluso a Vienna il 24 aprile 1968;
d) Accordo di coproduzione cinematografica fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Regno di Svezia, concluso a Roma il 24 luglio 1968;
e) Accordo di coproduzione cinematografica tra l'Italia e il Belgio, concluso a Roma il 15 ottobre 1970;
f) Accordo di coproduzione cinematografica tra l'Italia e il Brasile, con scambi di note, concluso a Roma il 9 novembre 1970;
g) Scambio di note tra l'Italia e la Francia complementare allo scambio di note relativo all'equilibrio delle coproduzioni cinematografiche del 16 febbraio 1970, effettuato a Parigi il 12 luglio-7 agosto 1971;
h) Scambio di note tra la Repubblica italiana e la Repubblica federale di Germania per la modifica dell'accordo di coproduzione cinematografica del 27 luglio 1966, effettuato a Bonn il 20 ottobre-9 novembre 1971;
i) Scambi di note tra l'Italia e il Messico per la coproduzione cinematografica con allegato, effettuati a Città del Messico il 19 novembre 1971.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 22 settembre 1972
LEONE
ANDREOTTI - MEDICI - MATTEOTTI - BADINI CONFALONIERI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 novembre 1973
Atti di Governo, registro n. 262, foglio n. 46. - VALENTINI
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-09-22;1293#art-rd-1