Art. 1

In vigore dal 25 dic 1973
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87 della Costituzione; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con i Ministri per il commercio con l'estero e per il turismo e lo spettacolo; Decreta: Articolo unico Piena ed intera esecuzione è data, a decorrere dalla loro entrata in vigore ai seguenti accordi cinematografici: a) Accordo sulle relazioni cinematografiche tra l'Italia e la Jugoslavia, concluso a Roma il 20 gennaio 1968; b) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica socialista Cecoslovacca sulla coproduzione cinematografica, con allegati, concluso a Praga il 25 marzo 1968; c) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo federale austriaco per il regolamento dei reciproci rapporti cinematografici, concluso a Vienna il 24 aprile 1968; d) Accordo di coproduzione cinematografica fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Regno di Svezia, concluso a Roma il 24 luglio 1968; e) Accordo di coproduzione cinematografica tra l'Italia e il Belgio, concluso a Roma il 15 ottobre 1970; f) Accordo di coproduzione cinematografica tra l'Italia e il Brasile, con scambi di note, concluso a Roma il 9 novembre 1970; g) Scambio di note tra l'Italia e la Francia complementare allo scambio di note relativo all'equilibrio delle coproduzioni cinematografiche del 16 febbraio 1970, effettuato a Parigi il 12 luglio-7 agosto 1971; h) Scambio di note tra la Repubblica italiana e la Repubblica federale di Germania per la modifica dell'accordo di coproduzione cinematografica del 27 luglio 1966, effettuato a Bonn il 20 ottobre-9 novembre 1971; i) Scambi di note tra l'Italia e il Messico per la coproduzione cinematografica con allegato, effettuati a Città del Messico il 19 novembre 1971. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 22 settembre 1972 LEONE ANDREOTTI - MEDICI - MATTEOTTI - BADINI CONFALONIERI Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addì 21 novembre 1973 Atti di Governo, registro n. 262, foglio n. 46. - VALENTINI
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-09-22;1293#art-rd-1

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