Art. XII
AccordoParte II

Art. XII

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In vigore dal 25 dic 1973
Articolo XII Le autorità competenti delle due Parti contraenti fissano di comune accordo le regole di procedura da applicarsi nei casi delle singole coproduzioni.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-09-22;1293#art-a-xii