Regolamento›Sez. III
Art. 23
In vigore dal 10 feb 1972
La propaganda trasfusionale viene effettuata mediante i moderni mezzi di istruzione, informazione e divulgazione. Deve essere attuata da persone appositamente preparate e specializzate e deve mirare a fare in modo che la popolazione avverta come dovere sociale la necessità di donare il sangue.
La propaganda trasfusionale su scala nazionale può venir promossa dal centro nazionale per la trasfusione del sangue e dagli enti interessati al servizio trasfusionale elencati all' della legge e che estendono la loro attività a tutto il territorio nazionale. Le varie iniziative vengono coordinate dal Ministro per la sanità.
La propaganda trasfusionale su scala locale (regionale e provinciale) può essere promossa dai locali centri di raccolta, trasfusionali e di produzione degli emoderivati se a ciò facoltizzati dai rispettivi enti gestori, dagli stessi enti o dalle associazioni provinciali o comunali di donatori.
In tal caso le varie iniziative vengono coordinate dal medico provinciale sentita la commissione provinciale di cui allo della legge.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1971-08-24;1256#art-r-23