RegolamentoSez. III

Art. 19

In vigore dal 10 feb 1972
I donatori periodici associati ed i datori professionali, trascorso l'intervallo di tempo di cui all' del presente regolamento, possono, per effettuare un'ulteriore donazione, accedere ai centri o spontaneamente o su un apposito avviso delle associazioni o sezioni di appartenenza secondo accordi da stipularsi tra il centro e le associazioni o sezioni. I donatori periodici non associati possono, trascorso il prescritto intervallo di tempo di cui al 1° comma, per effettuare un'ulteriore donazione di sangue, accedere ai centri spontaneamente o su chiamate del centro nei cui schedari risultano iscritti. In caso di calamità o urgenza, i donatori periodici associati si atterranno alle disposizioni delle relative associazioni o sezioni di appartenenza le quali prenderanno tempestivi accordi con i centri della zona interessata al fine di organizzare un adeguato afflusso dei donatori stessi ai posti di raccolta del sangue.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1971-08-24;1256#art-r-19

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