Regolamento›Sez. III
Art. 22
In vigore dal 10 feb 1972
I centri debbono essere assicurati dagli enti gestori contro i danni che possono essere recati ai donatori volontari periodici ed occasionali ed ai datori professionali in diretta conseguenza di un prelievo di sangue.
Possono altresì essere assicurati contro i danni a terze persone dovuti alla cessione del sangue o dei suoi derivati ed alla loro somministrazione purchè eseguita dal personale del centro.
L'assicurazione deve essere estesa anche ad eventuali infortuni verificatisi in itinere a donatori e datori a seguito di espresso invio al centro da parte di associazioni o sezioni o su diretta chiamata del centro stesso.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1971-08-24;1256#art-r-22