RegolamentoSez. III

Art. 18

In vigore dal 10 feb 1972
Ai fini dell'aggiornamento degli schedari di cui agli della legge: a) ciascun donatore periodico deve essere munito di una tessera rilasciata, qualora si tratti di donatore associato, dalla associazione di appartenenza e, negli altri casi, dal centro a cui periodicamente accede per sottoporsi al prelievo. Su detta tessera, oltre ai dati relativi all'identificazione, sarà segnato, a cura del sanitario che l'ha determinato, il gruppo ABO e il tipo Rh di appartenenza. Successivamente saranno riportati i dati relativi agli esami ed ai prelievi a cui egli viene sottoposto. Qualora le associazioni o le sezioni di donatori dispongano di un servizio sanitario organizzato, la compilazione della tessera può essere effettuata dal direttore sanitario responsabile di detta associazione o sezione; b) ciascun donatore occasionale deve ricevere dal centro presso cui ha effettuato il prelievo un documento sul quale sià riportato, oltre ai dati indicati sopra per il donatore periodico, il numero di riferimento all'apposito schedario del centro. Detto documento contiene anche un apposito spazio nel quale è indicata la motivazione della donazione del sangue, qualora la raccolta sia indetta per particolari circostanze dovute ad eventi calamitosi o per solidarietà internazionale. Il sangue così raccolto, su istruzioni del centro nazionale per la trasfusione del sangue, è rimesso ai destinatari. Esaurita l'esigenza per la quale fu indetta la raccolta collettiva, l'eventuale eccedenza di sangue o di emoderivati è destinata a finalità analoghe; c) ciascun datore professionale deve essere munito di una tessera rilasciata dall'ufficiale sanitario, presso il quale si è notificato. Su detta tessera, a cura del centro presso cui il datore generalmente dona il sangue e risulta iscritto, saranno trascritti i medesimi dati indicati alla lettera a). La scheda del donatore periodico od occasionale o del datore professionale che, senza giustificato motivo, da cinque anni non si sottopone al prelievo, viene archiviata.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1971-08-24;1256#art-r-18

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