RegolamentoSez. II

Art. 13

In vigore dal 10 feb 1972
L'assunzione del personale dei centri di produzione degli emoderivati e dei centri trasfusionali è disposta secondo le norme contenute negli ordinamenti dei rispettivi enti gestori che dovranno essere adeguati al presente regolamento.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1971-08-24;1256#art-r-13

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