RegolamentoSez. II

Art. 10

In vigore dal 10 feb 1972
Il personale medico e paramedico dei centri è costituito da almeno: A) Centro di raccolta fisso o mobile: a) un medico responsabile; b) due tecnici di centro trasfusionale o tecnici di laboratorio o assistenti sanitarie o infermiere professionali. B) Centro trasfusionale: a) un medico direttore; b) un medico coadiutore; c) un tecnico di centro trasfusionale o di laboratorio; d) un'assistente sanitaria o infermiera professionale. C) Centro di produzione degli emoderivati: a) un medico direttore; b) due medici coadiutori; c) tre tecnici di centro trasfusionale o di laboratorio di cui uno addetto alla liofilizzazione ed uno al controlli biologici; d) un'assistente sanitaria o infermiera professionale; e) un impiegato di amministrazione. Inoltre potranno far parte del personale di detto centro, pur con prestazioni limitate nel tempo ma ben definite: a) un laureato in scienze biologiche o farmacia o chimica addetto alla liofilizzazione, alla preparazione dei vari emoderivati ed ai relativi controlli; b) un laureato, esperto in microbiologia, addetto ai controlli biologici dei vari emoderivati.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1971-08-24;1256#art-r-10

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