Regolamento›Sez. II
Art. 10
In vigore dal 10 feb 1972
Il personale medico e paramedico dei centri è costituito da almeno:
A) Centro di raccolta fisso o mobile:
a) un medico responsabile;
b) due tecnici di centro trasfusionale o tecnici di laboratorio o assistenti sanitarie o infermiere professionali.
B) Centro trasfusionale:
a) un medico direttore;
b) un medico coadiutore;
c) un tecnico di centro trasfusionale o di laboratorio;
d) un'assistente sanitaria o infermiera professionale.
C) Centro di produzione degli emoderivati:
a) un medico direttore;
b) due medici coadiutori;
c) tre tecnici di centro trasfusionale o di laboratorio di cui uno addetto alla liofilizzazione ed uno al controlli biologici;
d) un'assistente sanitaria o infermiera professionale;
e) un impiegato di amministrazione.
Inoltre potranno far parte del personale di detto centro, pur con prestazioni limitate nel tempo ma ben definite:
a) un laureato in scienze biologiche o farmacia o chimica addetto alla liofilizzazione, alla preparazione dei vari emoderivati ed ai relativi controlli;
b) un laureato, esperto in microbiologia, addetto ai controlli biologici dei vari emoderivati.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1971-08-24;1256#art-r-10