Regolamento›Sez. II
Art. 15
In vigore dal 10 feb 1972
Agli effetti della partecipazione agli esami di idoneità sarà riconosciuto alla stessa stregua del servizio svolto negli ospedali e negli istituti universitari di ricovero e cura il servizio effettuato in posti di ruolo presso il centro nazionale per la trasfusione del sangue, centri di produzione degli emoderivati e centri trasfusionali extra-ospedalieri ed ospedalieri convenzionati purchè tali centri siano stati regolarmente riconosciuti dal Ministro per la sanità e l'assunzione in ruolo sia avvenuta per pubblico concorso.
Il servizio prestato presso i centri trasfusionali del Ministero della difesa è equiparato a tutti gli effetti a quello effettuato presso i centri trasfusionali ospedalieri.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1971-08-24;1256#art-r-15