RegolamentoSez. III

Art. 20

In vigore dal 10 feb 1972
Quando un donatore periodico associato od un datore professionale si sottopone ad un prelievo di sangue presso il centro in cui è iscritto, la segreteria di detto centro deve notificare al più presto l'avvenuto prelievo all'associazione o sezione di appartenenza del donatore periodico o, se datore professionale, all'ufficiale sanitario presso il quale egli è notificato. Quando un donatore periodico od un datore professionale si sottopone a prelievo di sangue in un centro diverso da quello presso il quale è iscritto, la segreteria di questo centro dovrà trasmettere i dati relativi al prelievo ed agli esami effettuati all'associazione o sezione di appartenenza del donatore periodico associato od all'ufficiale sanitario presso il quale il datore professionale è elencato od al centro presso il quale il donatore periodico non associato è schedato. A loro volta le associazioni o sezioni di donatori o l'ufficiale sanitario comunicheranno l'avvenuto prelievo ai centri presso cui i donatori periodici associati ed i datori professionali sono iscritti. Le associazioni o sezioni di appartenenza dei donatori periodici e l'ufficiale sanitario sono tenuti a comunicare tempestivamente ai centri presso cui i rispettivi donatori e datori professionali sono iscritti, le variazioni inerenti alla reperibilità ed alla idoneità al prelievo dei propri associati.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1971-08-24;1256#art-r-20

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