Regolamento›Titolo II›Capo I
Art. 24
In vigore dal 10 feb 1972
Ogni centro di raccolta deve essere costituito da almeno:
a) un locale di attesa;
b) un locale per la selezione ed il controllo dei donatori;
c) un locale prelievi;
d) un locale di riposo per i donatori;
e) servizi igienici adeguati.
Gli ambienti devono essere sufficientemente illuminati ed aerabili e, nel complesso, devono avere una superficie non inferiore a 100 m².
Le pareti dei vari ambienti devono essere di materiale facilmente lavabile.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1971-08-24;1256#art-r-24