RegolamentoTitolo IICapo I

Art. 24

In vigore dal 10 feb 1972
Ogni centro di raccolta deve essere costituito da almeno: a) un locale di attesa; b) un locale per la selezione ed il controllo dei donatori; c) un locale prelievi; d) un locale di riposo per i donatori; e) servizi igienici adeguati. Gli ambienti devono essere sufficientemente illuminati ed aerabili e, nel complesso, devono avere una superficie non inferiore a 100 m². Le pareti dei vari ambienti devono essere di materiale facilmente lavabile.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1971-08-24;1256#art-r-24

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