Regolamento›Titolo II›Capo I
Art. 25
In vigore dal 10 feb 1972
Il centro di raccolta deve essere munito almeno delle seguenti attrezzature ed apparecchiature:
a) locale di attesa: mobili adeguati;
b) locale per la selezione ed il controllo dei donatori:
scrittoio;
sedie;
lettino per visita;
bilancia pesa-persone;
sfigmomanometro;
fonendoscopio;
attrezzatura per la determinazione dell'emoglobina;
lancette sterili non riutilizzabili per la digipuntura;
un piccolo banco di laboratorio;
mobile schedario;
armadio per la conservazione del materiale (cancelleria, stampati, ecc.);
c) locale per i prelievi:
lettini o poltrone reclinabili per la donazione del sangue;
materiale per la raccolta del sangue;
frigorifero per la conservazione del sangue con dispositivo d'allarme visivo ed acustico e munito di termoregistratore, i cui grafici vanno conservati per un anno;
materiale per la disinfezione precedente e successiva al prelievo; attrezzatura necessaria per il trattamento degli eventuali incidenti che possono sorgere durante il prelievo; in particolare siringhe sterili non riutilizzabili, con relativo assortimento di aghi; cardiotonici; analettici bulbari; compresse di garza sterile e medicate; bende di mussola; cerotto adesivo; tubo di Mayo; ossigeno ed attrezzatura per l'erogazione; sets da trasfusione; pinze per lingua; bacinelle;
d) locale di riposo: mobili adeguati.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1971-08-24;1256#art-r-25