RegolamentoTitolo IICapo I

Art. 25

In vigore dal 10 feb 1972
Il centro di raccolta deve essere munito almeno delle seguenti attrezzature ed apparecchiature: a) locale di attesa: mobili adeguati; b) locale per la selezione ed il controllo dei donatori: scrittoio; sedie; lettino per visita; bilancia pesa-persone; sfigmomanometro; fonendoscopio; attrezzatura per la determinazione dell'emoglobina; lancette sterili non riutilizzabili per la digipuntura; un piccolo banco di laboratorio; mobile schedario; armadio per la conservazione del materiale (cancelleria, stampati, ecc.); c) locale per i prelievi: lettini o poltrone reclinabili per la donazione del sangue; materiale per la raccolta del sangue; frigorifero per la conservazione del sangue con dispositivo d'allarme visivo ed acustico e munito di termoregistratore, i cui grafici vanno conservati per un anno; materiale per la disinfezione precedente e successiva al prelievo; attrezzatura necessaria per il trattamento degli eventuali incidenti che possono sorgere durante il prelievo; in particolare siringhe sterili non riutilizzabili, con relativo assortimento di aghi; cardiotonici; analettici bulbari; compresse di garza sterile e medicate; bende di mussola; cerotto adesivo; tubo di Mayo; ossigeno ed attrezzatura per l'erogazione; sets da trasfusione; pinze per lingua; bacinelle; d) locale di riposo: mobili adeguati.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1971-08-24;1256#art-r-25

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