Regolamento›Titolo II›Capo I
Art. 26
In vigore dal 10 feb 1972
I registri e gli schedari indispensabili per un centro di raccolta sono:
a) un registro di prelievi come da allegato n. 1;
b) schede distinte per donatori periodici od occasionali e datori;
c) moduli di prelievo come da allegato n. 2; ogni modulo deve essere compilato in due copie al momento del prelievo del sangue: una di esse è conservata presso il centro di raccolta e l'altra è inviata al centro ricevente unitamente al flacone di sangue;
d) bollini numerati (ogni numero in almeno sei esemplari) per contrassegnare flaconi, tubi pilota e moduli di prelievo; ogni bollino deve portare la denominazione del centro;
e) buoni di scarico progressivamente numerati come da allegato n. 3.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1971-08-24;1256#art-r-26