RegolamentoCapo III

Art. 31

In vigore dal 10 feb 1972
Il centro trasfusionale deve disporre almeno delle seguenti attrezzature ed apparecchiature: a) direzione e segreteria; mobili adeguati tra cui classificatori per le schede dei donatori; b) laboratorio di immunologia: banchi di laboratorio; frigoemoteca per la conservazione del sangue con termoregistratore e dispositivo di allarme visivo ed acustico; frigorifero per la conservazione dei campioni di sangue e dei reattivi; congelatore a -20°C per la conservazione dei reattivi; bagnomaria a 56°C; bagnomaria a 37°C; microscopio; centrifuga a velocità regolabile almeno fino a 3000 giri/min. con tachimetro ed un minimo di 16 posti; pompa aspirante ad acqua; agglutinoscopio; specchietti concavi per la lettura delle agglutinazioni; sveglia contaminuti; portaprovette vari, strumentari, vetrerie e reagenti di laboratorio per l'esecuzione degli esami prescritti; c) laboratorio per esami vari: banchi di laboratorio adeguati; strumentari, vetrerie, reagenti di laboratorio per l'esecuzione degli esami prescritti dal presente regolamento; d) locale per la distribuzione del sangue: frigoemoteca con termoregistratore e dispositivo di allarme visivo ed acustico; scrivania con sedia; e) locale per lavaggio e sterilizzazione della vetreria: attrezzatura per il lavaggio della vetreria; stufa a secco per sterilizzazione del materiale lavato; armadi; tavolo; f) locale per la preparazione degli emoderivati di pronto impiego: attrezzatura adeguata al tipo di emoderivati che il centro intende produrre.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1971-08-24;1256#art-r-31

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