Regolamento›Capo III
Art. 31
In vigore dal 10 feb 1972
Il centro trasfusionale deve disporre almeno delle seguenti attrezzature ed apparecchiature:
a) direzione e segreteria; mobili adeguati tra cui classificatori per le schede dei donatori;
b) laboratorio di immunologia:
banchi di laboratorio;
frigoemoteca per la conservazione del sangue con termoregistratore e dispositivo di allarme visivo ed acustico;
frigorifero per la conservazione dei campioni di sangue e dei reattivi;
congelatore a -20°C per la conservazione dei reattivi;
bagnomaria a 56°C;
bagnomaria a 37°C;
microscopio;
centrifuga a velocità regolabile almeno fino a 3000 giri/min. con tachimetro ed un minimo di 16 posti;
pompa aspirante ad acqua;
agglutinoscopio;
specchietti concavi per la lettura delle agglutinazioni;
sveglia contaminuti;
portaprovette vari, strumentari, vetrerie e reagenti di laboratorio per l'esecuzione degli esami prescritti;
c) laboratorio per esami vari:
banchi di laboratorio adeguati;
strumentari, vetrerie, reagenti di laboratorio per l'esecuzione degli esami prescritti dal presente regolamento;
d) locale per la distribuzione del sangue:
frigoemoteca con termoregistratore e dispositivo di allarme visivo ed acustico;
scrivania con sedia;
e) locale per lavaggio e sterilizzazione della vetreria:
attrezzatura per il lavaggio della vetreria;
stufa a secco per sterilizzazione del materiale lavato;
armadi;
tavolo;
f) locale per la preparazione degli emoderivati di pronto impiego: attrezzatura adeguata al tipo di emoderivati che il centro intende produrre.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1971-08-24;1256#art-r-31