Regolamento›Capo IV
Art. 36
In vigore dal 10 feb 1972
Il centro autorizzato a produrre plasma liofilizzato deve essere costituito dai locali previsti per i centri trasfusionali e per i centri autorizzati a produrre plasma congelato.
Esso, inoltre, deve disporre di:
a) un apparecchio per la congelazione a guscio del plasma;
b) una camera sterile destinata alla liofilizzazione del plasma la cui superficie deve essere in rapporto con il tipo e la grandezza dell'apparecchio utilizzato. Essa sarà attrezzata con l'apparecchiatura indispensabile per chiudere i contenitori finali del plasma in modo che esso possa mantenere le caratteristiche volute dal presente regolamento. Alla camera sterile si accederà attraverso una precamera sterile alla quale dovrà essere collegato un piccolo ambiente nel quale il personale che liofilizza il plasma possa lavarsi ed indossare gli indumenti sterili;
c) un ambiente per la confezione finale del plasma liofilizzato;
d) un locale per la sterilizzazione del materiale occorrente;
e) un magazzino la cui temperatura non superi i 20°C, munito di adatti scaffali per la conservazione del plasma liofilizzato in attesa di controlli;
f) un magazzino la cui temperatura non superi i 20°C, munito di adatti scaffali per la conservazione del plasma liofilizzato controllato e pronto per l'uso;
g) un gruppo elettrogeno efficiente o un collegamento tale da garantire la continuità di erogazione dell'energia elettrica.
I locali di cui ai punti b), c), d) debbono avere superfici lavabili.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1971-08-24;1256#art-r-36