Regolamento›Capo IV
Art. 35
In vigore dal 10 feb 1972
Il centro autorizzato a produrre plasma congelato deve essere costituito dai locali previsti per i centri trasfusionali e di quelli previsti per i centri autorizzati a produrre plasma liquido meno il magazzino di cui alla lettera f), del precedente articolo.
Esso, inoltre, deve disporre di una cella frigorifera di sufficiente capienza, con superfici lavabili, a temperatura regolabile fino a -30°C, per la conservazione del plasma congelato, munita di termoregistratore e dispositivo di allarme e fornita di adatti scaffali nei quali il plasma sarà disposto in modo tale da distinguere facilmente quello controllato da quello in attesa di controlli.
In questi centri la cella frigorifera a temperatura regolabile tra +2°C e +6°C (di cui al punto a) del paragrafo dedicato ai centri che producono plasma liquido) sarà situata in modo tale da poter funzionare da anticella per l'ambientamento del personale che deve accedere alla cella a -30°C.
Dette celle possono essere sostituite da armadi frigoriferi con uguali caratteristiche di termoregolazione e termoregistrazione, e con analogo dispositivo di allarme.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1971-08-24;1256#art-r-35