Regolamento›Capo IV
Art. 33
In vigore dal 10 feb 1972
Il centro di produzione degli emoderivati, oltre a svolgere le funzioni di centro trasfusionale, produce e distribuisce plasma liquido, congelato o liofilizzato e derivati del plasma (fibrinogeno, immunoglobuline, albumina ed altri). Per ogni singolo prodotto occorre una specifica autorizzazione del Ministro per la sanità.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1971-08-24;1256#art-r-33