Regolamento›Capo III
Art. 32
In vigore dal 10 feb 1972
I registri e gli schedari indispensabili per un centro trasfusionale sono:
a) un registro di carico e scarico, come da allegato n. 5;
b) un registro di gruppaggio per i donatori, come da allegato n. 6;
c) un registro o registri nei quali siano riportati i risultati delle altre singole indagini previste nel presente regolamento ai fini della trasfondibilità del sangue;
d) un registro di gruppaggio dei riceventi come da allegato n. 7;
e) un registro per le prove di compatibilità, come da allegato n. 8;
f) per i centri che producono emoderivati di immediato impiego, registri su cui vanno riportati i dati relativi a ciascuna preparazione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1971-08-24;1256#art-r-32