Regolamento›Capo II
Art. 27
In vigore dal 10 feb 1972
Le norme che regolano l'attività dei centri di raccolta fissi si applicano anche ai centri di raccolta mobili; questi sono dotati di autoemoteche o di mezzi idonei al trasporto della attrezzatura adatta al prelievo.
I mezzi di trasporto debbono essere dotati di cassette refrigerate o di armadi frigoriferi regolati alle temperature di +4°C (+2°C ÷ + 6°C) per la custodia dei flaconi del sangue raccolto fino alla consegna al centro trasfusionale o di produzione degli emoderivati o al centro nazionale per la trasfusione del sangue.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1971-08-24;1256#art-r-27