Regolamento›Capo II›Sez. I
Art. 5
In vigore dal 10 feb 1972
Gli enti ospedalieri e gli altri istituti pubblici di ricovero e cura che ai sensi dell' della legge stipulino convenzioni sono tenuti a fornire all'ente gestore del centro trasfusionale i locali e le attrezzature che dovranno essere possibilmente situati nell'ambito perimetrale del complesso ospedaliero. È compito dell'ente gestore assicurare il funzionamento del centro.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1971-08-24;1256#art-r-5