Regolamento›Titolo I›Capo I
Art. 1
In vigore dal 10 feb 1972
Le commissioni provinciali di cui all' della legge hanno il compito di esprimere parere:
a) sull'autorizzazione al funzionamento dei centri di raccolta fissi e mobili e dei centri trasfusionali;
b) sulle nomine dei dirigenti dei centri di cui alla lettera precedente per le situazioni previste dall' della legge;
c) sulla delimitazione, ai fini delle pubbliche raccolte di sangue, delle zone di competenza dei centri di raccolta, trasfusionali e di produzione degli emoderivati;
d) sulla indicazione del centro trasfusionale cui deve essere collegata l'emoteca degli ospedali generali di zona, degli ospedali specializzati e degli istituti privati di cura ( della legge);
e) sui costi di raccolta e di preparazione del sangue e degli emoderivati stabiliti dal medico provinciale secondo le modalità previste dal presente regolamento.
Le commissioni vigilano sulle attività relative alla propaganda trasfusionale ed al reclutamento dei donatori e dei datori di sangue e promuovono altresì iniziative atte a favorire lo sviluppo del servizio trasfusionale nell'ambito della provincia.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1971-08-24;1256#art-r-1