RegolamentoCapo IISez. I

Art. 4

In vigore dal 10 feb 1972
I centri trasfusionali ed i centri di produzione degli emoderivati sono tenuti a mantenere, per le situazioni di emergenza, una scorta di apparecchiature trasfusionali (dispositivi da prelievo e da trasfusione, contenitori, provette pilota) equivalente al consumo di un mese.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1971-08-24;1256#art-r-4

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