RegolamentoCapo IISez. I

Art. 3

In vigore dal 10 feb 1972
Gli enti e le associazioni di cui all'articolo precedente possono, previa autorizzazione del Ministero della sanità, svolgere tramite i dipendenti centri trasfusionali o di produzione degli emoderivati, sotto la direzione del centro nazionale per la trasfusione del sangue e secondo un piano di coordinamento del centro stesso, attività didattiche mediante l'organizzazione di corsi di addestramento e di aggiornamento per medici e tecnici addetti al servizio trasfusionale.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1971-08-24;1256#art-r-3

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