Regolamento›Capo II›Sez. I
Art. 8
In vigore dal 10 feb 1972
I centri trasfusionali ed i centri di produzione degli emoderivati debbono assicurare il servizio di assegnazione del sangue 24 ore su 24.
Nei centri urbani ove esistono più centri trasfusionali o di produzione degli emoderivati è in facoltà del medico provinciale, sentita la commissione provinciale, stabilire che il servizio notturno e festivo venga assicurato a turno dai vari centri.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1971-08-24;1256#art-r-8