Regolamento›Titolo III›Capo I
Art. 54
In vigore dal 10 feb 1972
Non sono consentiti prelievi di sangue sullo stesso donatore ad intervalli inferiori a 90 giorni.
I donatori occasionali devono dichiarare per iscritto, sul modulo del prelievo, che non hanno donato sangue negli ultimi 90 giorni.
In casi particolari di documentata necessità, sotto la specifica responsabilità del direttore del servizio, il donatore può essere eccezionalmente salassato prima del predetto termine.
I motivi del prelievo anticipato devono risultare sul modulo di prelievo.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1971-08-24;1256#art-r-54