RegolamentoTitolo IIICapo I

Art. 57

In vigore dal 10 feb 1972
Non può essere ammesso al singolo prelievo il donatore o datore: a) la cui temperatura non sia normale; b) la cui pressione arteriosa massima sia superiore ai 200 mm o inferiore ai 110 mm di Hg o la cui pressione arteriosa minima sia superiore ai 100 mm di Hg; c) che abbia se uomo un tasso di emoglobina minore di g 13,5% e se donna un tasso di emoglobina minore di 12,5%; la digitopuntura deve essere compiuta con lancette sterili non riutilizzabili; d) il cui polso abbia una frequenza inferiore a 50 o superiore a 90 pulsazioni oppure presenti irregolarità; e) che abbia mangiato da meno di otto ore salvo casi di particolare urgenza; f) se addetto a lavori pesanti o di particolare impegno qualora non possa fruire di almeno 24 ore di riposo dopo il prelievo.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1971-08-24;1256#art-r-57

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