Regolamento›Titolo III›Capo I
Art. 58
In vigore dal 10 feb 1972
Tutti i dati anamnestici-clinici o degli esami di cui all' devono essere registrati sul modulo di prelievo di cui all'allegato n. 2, debitamente firmato dal medico del centro.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1971-08-24;1256#art-r-58