Regolamento›Titolo III›Capo I
Art. 61
In vigore dal 10 feb 1972
Sulla scheda di prelievo, sul contenitore di sangue, su ogni provetta pilota deve essere applicato un bollino con lo stesso numero di contrassegno e la denominazione del centro.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1971-08-24;1256#art-r-61