Regolamento›Capo II
Art. 65
In vigore dal 10 feb 1972
Il contenitore usato per la raccolta del sangue deve tener incollata un'etichetta dalla quale deve risultare:
la denominazione e l'indirizzo del centro;
l'indicazione del contenuto, cioè "sangue umano totale";
il numero di contrassegno del contenitore;
il gruppo sanguigno del sistema ABO;
la positività o negatività del fattore Rho (D) (Pos/Neg); in quest'ultimo caso l'eventuale presenza degli antigeni C ed E;
l'esito dell'indagine sierologica per la lues;
l'esito delle prove di compatibilità;
la data di prelievo e quella di scadenza del sangue;
la temperatura richiesta per la conservazione;
l'avvertenza che il sangue non deve essere trasfuso se presenta segni visibili di alterazioni e che la trasfusione deve essere eseguita senza preventivo riscaldamento e con i dispositivi prescritti.
Nella parte inferiore dell'etichetta devono essere inoltre indicati:
il nome e l'indirizzo del produttore del contenitore;
la natura e la quantità dell'anticoagulante;
il numero del lotto e la data di produzione del contenitore con l'anticoagulante;
la data oltre la quale il contenitore non può essere più usato per la raccolta del sangue.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1971-08-24;1256#art-r-65