Regolamento›Titolo III›Capo I
Art. 62
In vigore dal 10 feb 1972
Subito dopo il prelievo:
a) la zona di cute sulla quale è stata effettuata la puntura deve essere disinfettata e protetta;
b) il contenitore di sangue deve essere conservato, fino alla distribuzione, in un frigorifero che abbia i requisiti previsti dal presente regolamento;
c) il donatore deve rimanere sul lettino o sulla poltrona da prelievo per altri 10' e quindi ricevere un adeguato ristoro che comprenda almeno 150 ml di liquido.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1971-08-24;1256#art-r-62