RegolamentoTitolo IIICapo I

Art. 62

In vigore dal 10 feb 1972
Subito dopo il prelievo: a) la zona di cute sulla quale è stata effettuata la puntura deve essere disinfettata e protetta; b) il contenitore di sangue deve essere conservato, fino alla distribuzione, in un frigorifero che abbia i requisiti previsti dal presente regolamento; c) il donatore deve rimanere sul lettino o sulla poltrona da prelievo per altri 10' e quindi ricevere un adeguato ristoro che comprenda almeno 150 ml di liquido.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1971-08-24;1256#art-r-62

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