RegolamentoTitolo IIICapo I

Art. 63

In vigore dal 10 feb 1972
Il medico che ha eseguito il salasso deve registrare sul modulo di prelievo e sulla tessera del donatore o datore la data del prelievo e la quantità di sangue prelevato ed apporre la propria firma.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1971-08-24;1256#art-r-63

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