Regolamento›Titolo III›Capo I
Art. 63
In vigore dal 10 feb 1972
Il medico che ha eseguito il salasso deve registrare sul modulo di prelievo e sulla tessera del donatore o datore la data del prelievo e la quantità di sangue prelevato ed apporre la propria firma.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1971-08-24;1256#art-r-63