Regolamento›Capo II
Art. 68
In vigore dal 10 feb 1972
La determinazione del gruppo del sistema ABO si esegue utilizzando una delle provette pilota contenente sangue coagulato annessa ad ogni contenitore. La prova va eseguita sia sulle emazie che sul siero o da parte di due analisti che eseguono indipendentemente le due prove o da parte di un solo analista che esegue dette prove in tempi successivi, ignorando i risulIati della prova precedentemente eseguita.
Possono essere impiegati i metodi in provetta o su piastra secondo tecniche idonee.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1971-08-24;1256#art-r-68