Regolamento›Titolo III›Capo I
Art. 56
In vigore dal 10 feb 1972
Prima di ogni singolo prelievo, il donatore deve essere sottoposto a controllo anamnestico-clinico ed agli esami relativi sia alla determinazione della pressione arteriosa sia alla determinazione del tasso di emoglobina eseguita con metodi idonei.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1971-08-24;1256#art-r-56