Regolamento›Titolo III›Capo I
Art. 51
In vigore dal 10 feb 1972
I donatori occasionali, prima di essere accettati, debbono essere sottoposti ad esame anamnestico-clinico tendente ad accertare la loro idoneità alla donazione ed agli esami obbligatori prima del prelievo.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1971-08-24;1256#art-r-51