RegolamentoTitolo IIICapo I

Art. 47

In vigore dal 10 feb 1972
Non possono essere temporaneamente accettati come donatori o datori: a) gli affetti da brucellosi se non clinicamente guariti da almeno due anni; b) gli affetti da malaria se non clinicamente guariti da almeno sei mesi; c) le donne in stato di gravidanza e per un anno dopo il parto; d) gli affetti da malattie acute, comprese le malattie veneree; e) i convalescenti; f) coloro che abbiano subito interventi chirurgici negli ultimi sei mesi, a meno che non si tratti di interventi di lieve entità; g) coloro che negli ultimi sei mesi abbiano ricevuto una trasfusione di sangue, plasma, fibrinogeno o altri derivati che possono trasmettere l'epatite; h) coloro che negli ultimi sei mesi abbiano avuto contatti con epalitici; i) coloro che denuncino foci infettivi attivi o che presentino piaghe, lesioni non cicatrizzate da estrazioni dentarie o processi suppurativi in atto; l) coloro che siano stati vaccinati da meno di un anno contro la rabbia, da meno di due mesi contro il vaiolo o la febbre gialla, da meno di due settimane contro la poliomielite, l'influenza, il morbillo, il tifo, il colera, il tetano, la difterite; m) coloro che abbiano ricevuto sieri animali terapeutici da meno di un mese; n) coloro che siano diminuiti di peso nell'ultimo anno senza giustificato motivo.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1971-08-24;1256#art-r-47

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo